Informativa Sulla Responsabilità Genitoriale

Nuove disposizioni contenute nel D.lgs  28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale;

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio/a. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.


Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.


Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento  condiviso.


Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, le richieste di vario genere, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono essere sempre condivise da entrambi i genitori.

Pertanto ogni dichiarazione o richiesta effettuata all’ Istituzione Scolastica è fatta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.